Statuto

STATUTO

L’Assemblea dell’Associazione Genitori Malnate, riunitasi in data odierna, delibera all’unanimità le seguenti modifiche allo Statuto dell’A.G.M..
Per chiarezza viene qui riportato nella sua integralità il nuovo testo dello statuto, così come modificato in data odierna.

ART. 1 - E’ costituita con Sede in Malnate l'Associazione di Volontariato denominata Associazione Genitori di Malnate, in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
L’associazione può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

ART. 2 - L’Associazione Genitori di Malnate più avanti chiamata per brevità “Associazione” si ispira ai principi di solidarietà e promozione sociale, non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

SCOPI

ART. 3 - L’Associazione ha i seguenti scopi:
- promuovere iniziative finalizzate al benessere fisico e psicologico e allo sviluppo educativo e sociale dei figli;
- sviluppare occasioni di incontro e di confronto tra i genitori;
- organizzare corsi e conferenze rivolti ai genitori per migliorare il ruolo educativo della famiglia;
- stimolare e favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola;
- contribuire alle necessità pratiche della scuola;
- sostenere iniziative di carattere umanitario;
- intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee ai problemi della comunità locale, al fine di difendere i diritti dell’utenza;
- ricercare rapporti con l’Ente locale (convenzioni) e con altre associazioni finalizzati agli scopi sopra indicati.

ART. 4 - L’Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

SOCI

ART. 5 - Possono aderire all’Associazione i genitori e le persone di Malnate che si riconoscono nelle finalità e nei principi dell’Associazione e che, accettandone lo Statuto, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea e dallo Statuto.

ART. 6 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

ART. 7 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio, entro 30 giorni, ha facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la suddetta richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 8 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti .
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

ART. 9 - La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità ;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualifica di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre, in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

ART. 10 - Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono, di volta in volta, intraprese dall’Associazione.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ART. 11 - Gli organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea dei Soci,
• il Consiglio Direttivo,
• il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 - L’Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria nei casi e con i quorum previsti dal successivo art. 14.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio) per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 13 - L’Assemblea ordinaria è composta da tutti i Soci iscritti in regola col pagamento della quota annuale di adesione; è previsto l’istituto della delega sino ad un massimo di 1 Socio rappresentante;
Essa delibera a maggioranza dei presenti ed ha i seguenti compiti:
• Stabilisce il numero (dispari) dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere e procede poi alla loro elezione;
• Stabilisce gli orientamenti generali di azione e approva annualmente i bilanci preventivi e consuntivi (entro quattro mesi dallahiusura dell’esercizio);
• Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
• Delibera sulle responsabilità degli amministratori;
• Decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 9;
• Discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

ART. 14 - L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo:
- è un organo esecutivo;
- è composto da un minimo di sette ad un massimo di 13 membri eletti dall’Assemblea dei Soci;
- resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili;
- elegge nel suo ambito, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna gli altri incarichi;
- delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizo trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili;
- si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi ed ogniqualvolta lo richieda il Presidente o i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione nominando per quella carica il candidato primo tra i non eletti.
Entrano di diritto a far parte del Consiglio Direttivo i Presidenti del Consiglio di Circolo, d’Istituto ed i Presidenti delle Scuole Private, e/o i rispettivi delegati, presenti nel Comune di Malnate.

ART. 16 - Il Presidente:
- ha la firma dell’Associazione;
- convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e lo presiede.
Le funzioni del Presidente, in caso di dimissioni o di qualunque impedimento, sono esercitate dal Vicepresidente o, in caso di assenza dello stesso, da un membro del Consiglio Direttivo, da questi designato, fino alla ripresa dell’attività del Presidente in carica o alla elezione del nuovo Presidente.

ART. 17 - Regolamento.
Il presente Statuto potrà essere integrato da un Regolamento debitamente proposto.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 18 – L’esercizio sociale decorre al 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi simpatizzanti;
b) contributi i privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) enrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

ART. 20 – Il patrimonio sociale può essere costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 21 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell’Associazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 22 - Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 14 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

ART. 23 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


Letto, approvato e sottoscritto .